Regole di Accesso

Regole di accesso


Come entrare al 12.03 City Club

Regole di massima per l’ accesso al locale

Normativa e regole aziendale


NON SERVIAMO ALCOLICI AI MINORENNI, IL CODICE FISCALE NON SUFFICIENTE A DIMOSTRAZIONE DELL‘ETA’, IL MAGGIORENNE CHE CEDE ALCOLICI AL MINORENNE E’ PUNIBILE PENALMENTE.


L’ingresso al 12.03City Club, discoteca con licenza di pubblico spettacolo autorizzata è regolato in forza della legge 94 del 15 Luglio 2009 art 3. e DM 6 Ottobre 2009, dal Cod.Pen. ex art 689 e 691 , dall‘art. 7 del DL 158/2012 ,dal D.M 19 Agosto 1996, dal Protocollo d’Intesa con La Prefettura e dalle Regole Aziendali ( come previsto dal DM 6 Ottobre 2009 ) che garantiscono alla Direzione il diritto di rifiutare l’accesso al locale a suo insindacabile giudizio.

Di seguito sono elencate le più frequenti cause di diniego all’accesso che sono da  intendersi quale puro titolo esemplicativo e non riducono il potere discrezionale del personale preposto all’ingresso.

L’accesso è  vietato:

- alle persone in stato di evidente ebbrezza alcolica;

- agli individui per i quali si sospetta l’ uso o lo smercio di sostanze stupefacenti

    tutti coloro che abbiano un atteggiamento aggressivo o che siano stati coinvolti precedentemente in atti di violenza;

- scarsa igiene personale

- un abbigliamento non consono agli standard del locale può essere causa di diniego;

- l’accesso al locale è riservato a persone accoppiate o a gruppi eterogenei.

    Qualora il locale abbia raggiunto il limite di capienza come da D.M.19 agosto 1996 ( e leggi correlate ).

Volgarità, episodi di razzismo o di intransigenza saranno risolti con il diniego all’accesso o con l’allontanamento dal locale.

Controlli all’accesso :  Come entrare

A seguito della situazione internazionale, 12.03 City Club potrebbe adottare una politica di controllo all’ingresso del locale mediante metal detector gestito da personale abilitato.

E’ attuata anche una verifica visiva del contenuto di borse e zaini;

Non è ammessa l‘introduzione di: qualsiasi tipo di bevanda alcolica e non alcolica, bottiglie e bicchieri di vetro, armi per difesa personale nonché l’introduzione di bombole di gas per la difesa personale, qualsivoglia tipo di strumento atto all’aggressione  sarà trattenuto dal personale  e segnalato alle forze dell’ordine.

Lotta e contrasto allo smercio, cessione o spaccio di sostanze stupefacenti:

in caso di persone colte in flagranza di reato  la direzione del locale provvederà all’immediata segnalazione alle autorità di polizia.

Chiunque  sia  responsabile o coinvolto in fatti che possono indurre la Questura di Bari ad applicare la sospensione della licenza e conseguente chiusura del locale in forza dell’ Art 100 del TULPS sarà perseguito per vie legali dalla 12.03 srls al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Chiunque sia allontanato dal locale per violazioni delle regole comportamentali, non potrà più accedervi anche nel futuro, senza limite di tempo.

Non è consentito lasciare il locale per poi rientrarvi: in caso di uscita dal locale, al rientro sarà richiesto il pagamento del prezzo di ingresso, anche se il cliente ha lasciato i propri capi in custodia guardaroba.

Questo provvedimento si rende necessario al fine di avere perfettamente sotto controllo l’effettiva capienza del locale come da D.M. 19 Agosto 1996 e norme collegate.

L’ingresso al locale è inoltre subordinato al raggiungimento o meno del limite della capienza.

ll titolare della licenza per trattenimenti danzanti può selezionare l’accesso dei clienti nel locale; l’art. 187 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. dispone il divieto per gli esercenti di rifiutare, senza alcun legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Tale norma, le cui violazioni sono state assoggettate dal decreto legislativo 480/1994 ad una sanzione amministrativa, è inserita nel paragrafo 15 del regolamento che disciplina gli “esercizi pubblici”.

Le norme regolamentari di esecuzione relative agli “spettacoli e trattenimenti ” sono invece contenute nel paragrafo 14 art. 116/151.

Ciò esclude l’applicabilità dell’art. 187 alle discoteche, per cui tale norma va riferita esclusivamente agli esercizi pubblici soggetti alla licenza prevista dall’art. 86 del T.U.L.P.S. quali bar, alberghi, ristoranti. E tanto in ragione della ” essenzialità ” dei servizi offerti da tali esercizi. Viceversa nei locali da ballo dove viene rilasciata una licenza per trattenimenti danzanti (e non per esercizio pubblico) è legittimamente consentito selezionare l’accesso ai clienti, vietandolo a chiunque non abbia i requisiti oggettivi richiesti (sesso, abbigliamento, età) o non corrisponda alle modalità di ingresso stabilite (es. ingresso in coppia, su prenotazione o con invito o in lista), oppure abbia in precedenza creato problemi di ordine pubblico all’interno del locale poiché quel tipo di licenza impone di garantire all’interno del locale l’ordine e la sicurezza pubblici così come stabilito da legge 94 del 15 Luglio 2009 art 3. , dal Cod.Pen. ex art 689 e 691 e dalle Regole Aziendali (previste dalla Leg.94 15/07/09 art 3)

 

VI INFORMIAMO INOLTRE CHE DURANTE LE SERATE E’ POSSIBILE CHE SI VENGA FOTOGRAFATI PER SCOPI PUBBLICITARI E PERTANTO ENTRANDO ACCONSENTITE A TALE AZIONE.

VI INFORMIAMO INOLTRE CHE SIAMO FORNITI DI TELECAMERE VISIVE E NASCOSTE CHE REGISTRANO TUTTE LE IMMAGINI E CHE IN CASO DI NECESSITA’ SARANNO UTILIZZATE DALLE FORZE DI POLIZIA, E CHE IL PERSONALE DELLA 12.03 SRL NON E’ IN GRADO DI MODIFICARE E CANCELLARE.